Dispositivo — testo vigente
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 21 giugno 1967, n. 1)La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l’ultimo comma dell’articolo 10 non si applica ai delitti di genocidio.
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Decorrenza indicata: 1948-01-01
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva