L’art. 5 appartiene al sistema corporativo vigente al momento dell’emanazione del codice civile del 1942. Esso qualificava come fonti del diritto una serie di atti propri dell’ordinamento corporativo fascista.
La soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e il superamento dell’ordinamento corporativo hanno privato questa categoria della funzione originaria. Il riferimento è rimasto formalmente nel testo delle Preleggi, ma non descrive più una fonte attuale del diritto nel significato attribuitole nel 1942.
Particolare attenzione richiede il richiamo ai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi dell’ordinamento repubblicano non sono automaticamente assimilabili alle “norme corporative” dell’art. 5: la loro efficacia deriva dal diverso quadro costituzionale e civilistico, segnato dall’art.
39 Cost. e dalla disciplina dell’autonomia collettiva.
La disposizione conserva quindi soprattutto valore storico e ricostruttivo.