Art. 4 Preleggi

Limiti della disciplina regolamentare

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Dispositivo — testo vigente

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Il testo è formalmente invariato; il secondo comma deve essere reinterpretato alla luce del vigente riparto costituzionale delle competenze regolamentari.

Fonte ufficiale

Commento

Gerarchia e competenza nei limiti del potere regolamentare

L’art. 4 esprime il principio di subordinazione del regolamento alla legge. La fonte regolamentare non può derogare, modificare o contraddire una disposizione legislativa, salvo che sia la stessa legge a prevedere un meccanismo di delegificazione nei limiti consentiti dall’ordinamento. Nel sistema costituzionale attuale, tuttavia, il solo criterio gerarchico non basta. Il regolamento deve anche provenire dall’autorità competente. Il secondo comma, costruito sul modello centralizzato del 1942, non può essere inteso oggi come affermazione di una generale prevalenza dei regolamenti governativi su quelli delle altre autorità. Dopo la riforma del Titolo V, i rapporti tra regolamenti statali, regionali e locali sono governati soprattutto dal riparto costituzionale delle competenze. La violazione della legge da parte di un regolamento determina l’illegittimità della fonte secondaria e può rilevare nei giudizi in cui il regolamento deve essere applicato. La disciplina assume particolare importanza nei regolamenti governativi di esecuzione, attuazione, organizzazione e delegificazione.

Ratio

La ratio è garantire la primazia della legge sulle fonti regolamentari e impedire che il potere esecutivo modifichi l’ordinamento primario al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge e dalla Costituzione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano i regolamenti di delegificazione, il rapporto tra gerarchia e competenza e i limiti dei regolamenti statali nelle materie regionali.

Disposizioni collegate

Preleggi art. 3; Costituzione art. 117, sesto comma.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 179/2012Decisione chiave

La potestà regolamentare governativa deve essere esercitata entro i limiti delle materie attribuite alla competenza statale e non può invadere gli ambiti regolamentari regionali.

La Corte ha ritenuto legittima una disciplina di delegificazione proprio perché circoscritta alle materie di competenza esclusiva statale, ribadendo il limite costituzionale della fonte regolamentare.

Conferma del criterio di competenza quale limite ulteriore rispetto alla gerarchia delle fonti.

Corte costituzionale

Norme collegate

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