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Dispositivo — testo vigente

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Il testo è formalmente invariato; il quadro attuale è integrato dall’art. 117, sesto comma, Cost. e dalla disciplina legislativa dei regolamenti governativi.

Fonte ufficiale

Commento

Il potere regolamentare nel sistema costituzionale

L’art. 3 disciplina in termini generali il potere regolamentare. Nel sistema attuale, il riferimento decisivo è l’art. 117, sesto comma, Cost., che distribuisce la potestà regolamentare tra Stato, Regioni ed enti locali secondo il riparto costituzionale delle competenze. I regolamenti sono fonti subordinate alla legge. La loro legittimità dipende dall’esistenza di una base normativa, dal rispetto della competenza dell’autorità che li emana e dalla conformità alle fonti sovraordinate. Per il Governo, la disciplina generale dei regolamenti è oggi contenuta anche nella legislazione ordinaria sull’attività normativa governativa. Dopo la riforma del Titolo V del 2001, il criterio di competenza ha assunto un ruolo particolarmente rilevante. Lo Stato esercita potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni; nelle altre materie la potestà regolamentare spetta alle Regioni, mentre Comuni, Province e Città metropolitane dispongono di potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L’art. 3 va quindi letto non solo in chiave gerarchica, ma anche in chiave di competenza.

Ratio

La ratio è delimitare l’esercizio del potere regolamentare, subordinandolo alla Costituzione, alla legge e alla competenza dell’autorità emanante.

Questioni interpretative

Il nodo interpretativo principale è il rapporto tra fonte regolamentare statale e competenze regionali. Un regolamento statale non può incidere su materie attribuite alla competenza regolamentare regionale salvo i casi consentiti dalla Costituzione.

Disposizioni collegate

Preleggi art. 4; Costituzione art. 117, sesto comma.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 303/2003del 01/10/2003Decisione chiave

La fonte regolamentare statale non può vincolare la legislazione regionale né incidere su disposizioni regionali nelle materie sottratte alla potestà regolamentare dello Stato; il riparto deve rispettare il criterio costituzionale di competenza.

La decisione ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 117 Cost., il potere regolamentare statale incontra limiti netti nelle materie regionali.

Orientamento fondamentale sul riparto della potestà regolamentare tra Stato e Regioni.

Corte costituzionale

Norme collegate

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