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Dispositivo — testo vigente

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Il testo è rimasto formalmente invariato; dopo il 1948 la disciplina di riferimento è contenuta soprattutto negli artt. 70, 76, 77 e 138 Cost.

Fonte ufficiale

Commento

Legge, delegazione legislativa e decretazione d’urgenza

L’art. 2 delle Preleggi rinvia la disciplina della formazione delle leggi e degli atti governativi aventi forza di legge a fonti di rango costituzionale. Il suo significato attuale va quindi ricostruito alla luce della Costituzione repubblicana. La funzione legislativa ordinaria è attribuita collettivamente alle Camere dall’art. 70 Cost. Il Governo può esercitare funzione normativa primaria soltanto nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione: attraverso decreti legislativi, sulla base di una legge di delegazione che determini principi e criteri direttivi, oggetto e tempo limitato; oppure attraverso decreti-legge, nei casi straordinari di necessità e urgenza, soggetti a conversione parlamentare entro sessanta giorni. L’art. 2 non attribuisce quindi autonomamente poteri normativi al Governo: fotografa un principio di riserva costituzionale della disciplina delle fonti primarie. Nel sistema vigente, la validità dell’atto con forza di legge dipende dal rispetto dei presupposti, del procedimento e dei limiti fissati dalla Costituzione. La disposizione conserva valore sistematico perché chiarisce che la produzione di norme primarie non può essere organizzata da una fonte secondaria. Essa va però letta insieme alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale, che ha progressivamente precisato i limiti della delegazione e della decretazione d’urgenza.

Ratio

La ratio è sottrarre la disciplina della funzione legislativa e degli atti aventi forza di legge alla disponibilità di fonti subordinate, riservandola a norme di rango costituzionale.

Questioni interpretative

Le principali questioni riguardano i limiti della delega legislativa, il controllo sui presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge, i limiti agli emendamenti in sede di conversione e il rapporto tra funzione legislativa parlamentare e potere normativo del Governo.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 70, 76, 77 e 138; Preleggi art. 1.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 360/1996del 24/10/1996Decisione chiave

È costituzionalmente illegittima la reiterazione di decreti-legge non convertiti quando il nuovo decreto riproduca sostanzialmente il precedente senza nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessità e urgenza.

La Corte ha ricondotto la decretazione d’urgenza ai limiti inderogabili dell’art. 77 Cost., sottolineando il carattere provvisorio del decreto-legge e la centralità della funzione legislativa parlamentare.

Decisione fondamentale sui limiti costituzionali della decretazione d’urgenza.

Corte costituzionale

Norme collegate

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