L’art. 2 delle Preleggi rinvia la disciplina della formazione delle leggi e degli atti governativi aventi forza di legge a fonti di rango costituzionale. Il suo significato attuale va quindi ricostruito alla luce della Costituzione repubblicana.
La funzione legislativa ordinaria è attribuita collettivamente alle Camere dall’art.
70 Cost. Il Governo può esercitare funzione normativa primaria soltanto nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione: attraverso decreti legislativi, sulla base di una legge di delegazione che determini principi e criteri direttivi, oggetto e tempo limitato; oppure attraverso decreti-legge, nei casi straordinari di necessità e urgenza, soggetti a conversione parlamentare entro sessanta giorni.
L’art. 2 non attribuisce quindi autonomamente poteri normativi al Governo: fotografa un principio di riserva costituzionale della disciplina delle fonti primarie. Nel sistema vigente, la validità dell’atto con forza di legge dipende dal rispetto dei presupposti, del procedimento e dei limiti fissati dalla Costituzione.
La disposizione conserva valore sistematico perché chiarisce che la produzione di norme primarie non può essere organizzata da una fonte secondaria. Essa va però letta insieme alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale, che ha progressivamente precisato i limiti della delegazione e della decretazione d’urgenza.
Questioni interpretative
Le principali questioni riguardano i limiti della delega legislativa, il controllo sui presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge, i limiti agli emendamenti in sede di conversione e il rapporto tra funzione legislativa parlamentare e potere normativo del Governo.