Art. 1 Preleggi

Indicazione delle fonti

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Dispositivo — testo vigente

Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi.

Il testo dell'art. 1 risulta invariato nel testo Normattiva consultato. La categoria delle norme corporative ha perso operatività con la soppressione dell'ordinamento corporativo; ciò incide sul significato sistematico della disposizione, non sul suo tenore letterale.

Fonte ufficiale

Commento

Il sistema delle fonti nell’art. 1 delle Preleggi

L’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale apre il sistema delle fonti con un’elencazione nata nel contesto ordinamentale del 1942. La disposizione conserva rilievo storico e sistematico, ma oggi non può essere letta come una fotografia esaustiva della gerarchia delle fonti. L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha infatti ridisegnato il sistema, ponendo al vertice la Costituzione e le leggi costituzionali e introducendo criteri di competenza accanto a quello gerarchico. A ciò si sono aggiunti il diritto dell’Unione europea, le fonti regionali, i regolamenti parlamentari e altre categorie normative che l’elenco del 1942 non contempla. La voce “norme corporative” è espressione dell’ordinamento corporativo fascista. La successiva soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e il venir meno dell’assetto corporativo hanno svuotato tale categoria della funzione originaria. Il riferimento resta nel testo formale dell’articolo, ma non rappresenta oggi una fonte operativa del diritto nel senso originariamente inteso. L’articolo continua invece ad avere valore ricostruttivo per comprendere la distinzione tra legge, regolamento e uso e va letto con gli artt. 2, 3, 4 e 8 delle Preleggi. La gerarchia non è però l’unico criterio per risolvere i conflitti tra norme: nel sistema costituzionale assumono rilievo anche competenza, specialità e successione nel tempo. In questa prospettiva, l’art. 1 va considerato come punto di partenza storico del sistema, da integrare necessariamente con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea e con l’evoluzione successiva dell’ordinamento.

Ratio

La funzione della disposizione è classificatoria e ordinatrice: individua le principali forme di produzione normativa considerate dall’ordinamento del 1942. Oggi la sua ratio va riletta alla luce della trasformazione costituzionale del sistema delle fonti.

Questioni interpretative

Il principale problema interpretativo consiste nel non attribuire all’elenco carattere esaustivo nell’ordinamento vigente. Un secondo profilo riguarda le “norme corporative”, formalmente ancora menzionate ma prive della funzione originaria. Ulteriore questione è il rapporto tra criterio gerarchico e criterio di competenza, divenuto centrale dopo la Costituzione.

Disposizioni collegate

Preleggi artt. 2, 3, 4 e 8; Costituzione artt. 1, 70, 76, 77, 117 e 138.

Giurisprudenza

Corte di cassazione — Sentenza n. 47/2004Decisione chiave

L’art. 1 delle Preleggi individua il riferimento alle fonti del diritto caratterizzate da astrattezza e generalità; i criteri dell’art. 12 Preleggi non sono quindi estensibili automaticamente all’interpretazione del principio di diritto contenuto in una sentenza di cassazione con rinvio.

La Corte distingue l’interpretazione della norma generale e astratta dall’interpretazione del principio di diritto espresso in una decisione. La rassegna ufficiale della Corte per il 2004 richiama Cass. n. 47 quale precedente che collega espressamente l’art. 12 all’insieme delle fonti indicate dall’art. 1 delle Preleggi.

Conferma della funzione dell’art. 1 come disposizione di riferimento per l’individuazione delle fonti normative generali e astratte.

Corte di cassazione - Rassegna civile 2004

Norme collegate

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