Art. 695 c.c.

Diritti dei creditori personali dell'istituito

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 695 c.c.

UNICO COMMA — CREDITORI DELL’ISTITUITO I creditori personali dell’istituito non possono aggredire il capitale fedecommesso e possono soddisfarsi soltanto sui frutti, coerentemente con l’obbligo di conservazione e futura restituzione.

Ratio

Proteggere il capitale destinato al sostituito dall’aggressione dei creditori personali dell’istituito.

Questioni interpretative

La separazione tra capitale e frutti delimita l’oggetto dell’esecuzione dei creditori personali.

Disposizioni collegate

Artt. 692, 693 e 696 c.c.

Norme collegate

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