Art. 692 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Sostituzione fedecommissaria. Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 5(40) AGGIORNAMENTO — comma 5La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 238, comma 1) che "La disposizione dell' articolo 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunziata con sentenza passata in giudicato."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 692 c.c.

COMMA 1 — AMBITO ECCEZIONALE DEL FEDECOMMESSO ASSISTENZIALE La sostituzione fedecommissaria è ammessa, in via eccezionale, quando genitore, ascendente o coniuge istituisce l’interdetto con obbligo di conservare e restituire i beni a chi ne abbia avuto cura sotto vigilanza tutoria. COMMA 2 — MINORE ABITUALMENTE INFERMO Il meccanismo è esteso al minore che versi in condizioni tali da far presumere la futura interdizione. COMMA 3 — PLURALITÀ DI CURANTI Tra più persone o enti beneficiari, l’attribuzione è proporzionata al periodo di assistenza prestata. COMMA 4 — CAUSE DI INEFFICACIA La sostituzione perde effetto se l’interdizione è negata, non viene tempestivamente promossa, è revocata o se il beneficiario viola gli obblighi assistenziali. COMMA 5 — NULLITÀ RESIDUALE Fuori dai casi tassativamente ammessi, la sostituzione fedecommissaria è nulla. Il body importato contiene inoltre titolo e marcatore editoriale finale; per prudenza non viene registrato come versione corrente finché non sia bonificato sul testo ufficiale.

Ratio

Ammettere il fedecommesso soltanto come strumento assistenziale eccezionale a tutela dell’interdetto, vietandolo negli altri casi.

Questioni interpretative

La disciplina è eccezionale: richiede i soggetti, lo stato di interdizione e la funzione assistenziale indicati dalla legge; fuori da tali presupposti opera la nullità.

Disposizioni collegate

Artt. 416, 693 e 696 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Ordinanza n. 25698del 15/10/2018Decisione chiave

Per distinguere la sostituzione fedecommissaria dalla costituzione testamentaria di usufrutto con contestuale istituzione di nudi proprietari occorre ricercare l’effettiva volontà del testatore, considerando finalità e contenuto complessivo della scheda.

Non ricorre sostituzione fedecommissaria quando usufruttuario e nudo proprietario sono chiamati direttamente e simultaneamente dal testatore e la successiva consolidazione deriva dalla naturale espansione della proprietà.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna ottobre 2018

Norme collegate

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