Dispositivo — testo vigente
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo previgente del comma 3: “Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.”
Testo previgente
Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva