Art. 693 c.c.

Diritti e obblighi dell'istituito

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 3: “Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.”

    Testo previgente

    Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 693 c.c.

COMMA 1 — GODIMENTO E AMMINISTRAZIONE L’istituito gode e amministra liberamente i beni fedecommessi, può agire in giudizio e realizzare innovazioni dirette alla migliore utilizzazione. COMMA 2 — RINVIO ALL’USUFRUTTO Si applicano, se compatibili, le norme dell’usufrutto. NOTA STORICA Il precedente terzo comma, relativo alla nomina giudiziale di un amministratore in caso di inadempimento, risulta abrogato dalla legge n. 151/1975. Il body importato conserva un marcatore editoriale e non viene cristallizzato come versione corrente fino alla bonifica ufficiale.

Ratio

Conciliare godimento dell’istituito e conservazione del patrimonio destinato alla successiva restituzione.

Questioni interpretative

La libera amministrazione incontra il limite della conservazione; il rinvio all’usufrutto opera soltanto in quanto compatibile.

Disposizioni collegate

Artt. 692, 694 e 978 c.c.

Norme collegate

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