Art. 694 c.c.

Alienazione dei beni

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 694 c.c.

UNICO COMMA — ALIENAZIONE E IPOTECA Il giudice può autorizzare l’alienazione dei beni fedecommessi quando vi sia evidente utilità, imponendo il reimpiego del ricavato; può inoltre consentire ipoteche, con cautele, per crediti destinati a miglioramenti o trasformazioni fondiarie.

Ratio

Consentire atti dispositivi utili senza compromettere la destinazione finale del patrimonio fedecommesso.

Questioni interpretative

L’alienazione richiede evidente utilità e reimpiego; l’ipoteca è ammessa per finalità migliorative con cautele giudiziali.

Disposizioni collegate

Artt. 692, 693 e 695 c.c.

Norme collegate

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