Art. 696 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Devoluzione al sostituito. L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 696 c.c.

COMMA 1 — MOMENTO DELLA DEVOLUZIONE La devoluzione al sostituito si verifica alla morte dell’istituito. COMMA 2 — PREMORIENZA O ESTINZIONE DEL BENEFICIARIO ASSISTENZIALE Se persone o enti che hanno curato l’incapace vengono meno prima della sua morte, la quota loro destinata passa ai successori legittimi dell’incapace. Il body importato incorpora il titolo nel testo; la versione corrente resta sospesa fino alla bonifica puntuale.

Ratio

Individuare momento e destinatari della devoluzione finale dei beni fedecommessi.

Questioni interpretative

La devoluzione è differita alla morte dell’istituito e la premorienza dei beneficiari assistenziali attiva la successione legittima dell’incapace.

Disposizioni collegate

Artt. 692, 695 e 697 c.c.

Norme collegate

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