Dispositivo — testo vigente
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Testo previgente del comma 3: “L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio”
Testo previgente
L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva