Art. 27 c.c.

Estinzione della persona giuridica

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 Testo previgente del comma 3: “L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio”

    Testo previgente

    L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 22/12/2000

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Testo vigente dopo l’abrogazione del terzo comma.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 21/12/2000

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio.

Il terzo comma è stato abrogato con la riforma del procedimento di riconoscimento ed estinzione delle persone giuridiche private.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale

Commento

Cause di estinzione della persona giuridica

L’art. 27 individua le principali cause di estinzione delle persone giuridiche private: quelle previste nell’atto costitutivo o nello statuto, il raggiungimento dello scopo e l’impossibilità sopravvenuta di conseguirlo. Per le associazioni si aggiunge il venir meno di tutti gli associati. Il testo originario prevedeva che l’estinzione fosse dichiarata dall’autorità governativa. Il terzo comma è stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha ridisciplinato il procedimento di accertamento dell’estinzione. L’estinzione non determina l’immediata scomparsa di ogni rapporto dell’ente: apre la fase di liquidazione prevista dall’art. 30 c.c.

Ratio

La ratio è individuare quando viene meno la ragione giuridica della permanenza dell’ente e collegare tale evento all’avvio della liquidazione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano accertamento dell’impossibilità dello scopo, cause statutarie di estinzione e procedimento previsto dalla disciplina successiva al 2000.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 29 e 30; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Norme collegate

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