Art. 26 c.c.

Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Coordinamento e unificazione dell’amministrazione delle fondazioni

L’art. 26 consente all’autorità governativa di coordinare l’attività di più fondazioni o unificarne l’amministrazione. Il potere è funzionale a una gestione più efficiente di enti con finalità compatibili o con esigenze organizzative convergenti, ma deve rispettare per quanto possibile la volontà del fondatore. La norma non autorizza una modifica arbitraria dello scopo: il coordinamento amministrativo deve rimanere strumentale alla migliore realizzazione delle finalità originarie.

Ratio

La ratio è consentire interventi organizzativi che migliorino efficienza e continuità dell’attività delle fondazioni senza snaturarne la volontà fondativa.

Questioni interpretative

Il punto delicato è il confine tra coordinamento organizzativo e trasformazione sostanziale dello scopo.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 25 e 28.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.