Art. 28 c.c.

Trasformazione delle fondazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Trasformazione della fondazione e volontà del fondatore

L’art. 28 consente all’autorità governativa di trasformare la fondazione quando lo scopo sia esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, oppure quando il patrimonio sia insufficiente. La trasformazione rappresenta un’alternativa all’estinzione e deve allontanarsi il meno possibile dalla volontà del fondatore. Il limite è particolarmente importante perché la fondazione nasce da una destinazione patrimoniale vincolata a uno scopo. La trasformazione non è consentita quando l’atto di fondazione considera proprio quei fatti come causa di estinzione e devoluzione dei beni a terzi. Sono inoltre escluse alcune fondazioni familiari indicate dal terzo comma.

Ratio

La ratio è conservare, quando possibile, la funzione utile del patrimonio destinato, adattando lo scopo senza tradire la volontà originaria del fondatore.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano nozione di scarsa utilità, insufficienza patrimoniale e limite rappresentato dalla volontà espressa del fondatore.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 25, 26 e 27.

Fonti del commento

Norme collegate

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