Art. 29 c.c.

Divieto di nuove operazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Divieto di nuove operazioni dopo scioglimento o estinzione

L’art. 29 vieta agli amministratori di compiere nuove operazioni quando sia stata comunicata l’estinzione della persona giuridica, sia stato disposto lo scioglimento dell’associazione o l’assemblea abbia deliberato lo scioglimento. Da quel momento la gestione non può proseguire come se l’ente fosse ancora pienamente operativo. Gli amministratori che violano il divieto assumono responsabilità personale e solidale per le operazioni compiute. La disposizione protegge patrimonio dell’ente, creditori e terzi nella fase di transizione verso la liquidazione.

Ratio

La ratio è impedire l’assunzione di nuove obbligazioni quando l’ente è ormai destinato alla liquidazione e trasferire il rischio delle operazioni abusive sugli amministratori che le compiono.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano individuazione delle “nuove operazioni”, momento iniziale del divieto e perimetro della responsabilità personale e solidale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 27 e 30.

Fonti del commento

Norme collegate

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