Art. 30 c.c.

Liquidazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Liquidazione del patrimonio della persona giuridica

L’art. 30 stabilisce che, una volta dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si apre la liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice civile. La liquidazione serve a definire rapporti pendenti, soddisfare i creditori, realizzare le attività necessarie e destinare l’eventuale residuo secondo le regole applicabili. La personalità dell’ente non si dissolve istantaneamente sul piano funzionale: per il tempo necessario alla liquidazione permane una struttura destinata esclusivamente alla chiusura dei rapporti.

Ratio

La ratio è garantire una fase ordinata di definizione dei rapporti patrimoniali dell’ente dopo scioglimento o estinzione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano poteri dei liquidatori, sorte dei rapporti pendenti, tutela dei creditori e devoluzione del patrimonio residuo.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 27 e 29.

Fonti del commento

Norme collegate

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