Art. 31 c.c.

Devoluzione dei beni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Devoluzione del patrimonio residuo della persona giuridica

L’art. 31 disciplina la destinazione dei beni che residuano dopo la liquidazione della persona giuridica. La regola primaria è il rispetto dell’atto costitutivo o dello statuto. In mancanza, per le fondazioni provvede l’autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti con fini analoghi; per le associazioni si tiene conto delle deliberazioni di scioglimento e, se anch’esse mancano, opera un criterio analogo. La norma tutela inoltre i creditori rimasti insoddisfatti durante la liquidazione: essi possono agire entro un anno contro i soggetti cui siano stati devoluti i beni, nei limiti di quanto ricevuto. La devoluzione non costituisce quindi una mera attribuzione gratuita del residuo, ma una fase conclusiva ancora sottoposta alla tutela dei creditori e alla destinazione coerente con lo scopo dell’ente.

Ratio

La ratio è assicurare una destinazione coerente al patrimonio residuo e preservare la tutela dei creditori anche dopo la chiusura della liquidazione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano prevalenza delle clausole statutarie, scelta dell’ente destinatario e azione dei creditori contro i beneficiari della devoluzione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 30 e 32.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.