Art. 32 c.c.

Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Beni con destinazione particolare dopo trasformazione o scioglimento

L’art. 32 tutela la destinazione impressa dal donante o dal testatore a determinati beni attribuiti a un ente per uno scopo specifico diverso dallo scopo generale dell’ente. In caso di trasformazione o scioglimento, tali beni non possono essere confusi liberamente con il residuo patrimoniale. L’autorità governativa deve trasferirli, mantenendo il medesimo onere, ad altre persone giuridiche con fini analoghi. La disposizione protegge quindi l’affidamento del disponente e la destinazione modale del bene, evitando che trasformazione o scioglimento dell’ente frustino lo scopo specifico imposto all’attribuzione.

Ratio

La ratio è conservare il vincolo di destinazione voluto dal disponente anche quando l’ente originario si trasformi o venga sciolto.

Questioni interpretative

Il nodo principale è individuare natura e contenuto dell’onere e verificare la compatibilità del nuovo ente destinatario con la finalità originaria.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 31.

Fonti del commento

Norme collegate

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