Art. 33 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 Testo previgente del comma 1: “In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.”

    Testo previgente

    In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 21/12/2000

In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: registro provinciale delle persone giuridiche

L’art. 33 prevedeva l’istituzione in ogni provincia di un pubblico registro delle persone giuridiche. La disposizione è stata abrogata dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha ridisciplinato il sistema di riconoscimento e pubblicità delle persone giuridiche private attraverso registri tenuti secondo la nuova disciplina regolamentare. Il testo mantiene valore storico perché segnala la funzione centrale della pubblicità legale per rendere conoscibili ai terzi esistenza, struttura e poteri degli enti riconosciuti.

Ratio

La ratio originaria era assicurare pubblicità legale alle persone giuridiche mediante un registro pubblico territoriale.

Questioni interpretative

La disciplina attuale va ricercata nel D.P.R. 361/2000 e nelle eventuali normative speciali applicabili.

Disposizioni collegate

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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