Art. 34 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 Testo previgente del comma 1: “Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.”

    Testo previgente

    Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 21/12/2000

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: iscrizioni modificative nel registro delle persone giuridiche

L’art. 34 stabiliva quali vicende dell’ente dovessero essere iscritte nel registro pubblico: modifiche di atto costitutivo e statuto, trasferimenti di sede, sedi secondarie, sostituzioni degli amministratori, scioglimento, estinzione e nomina dei liquidatori. La disposizione è stata abrogata dal D.P.R. 361/2000, che ha ricostruito la disciplina della pubblicità delle persone giuridiche private. Il contenuto storico dell’articolo mostra però con chiarezza la funzione della pubblicità: rendere opponibili ai terzi le vicende organizzative essenziali dell’ente e i poteri di rappresentanza.

Ratio

La ratio era garantire trasparenza e certezza nei rapporti tra persona giuridica e terzi.

Questioni interpretative

Per la disciplina vigente occorre fare riferimento al sistema di pubblicità previsto dal D.P.R. 361/2000.

Disposizioni collegate

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; codice civile art. 19.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.