Art. 19 c.c.

Limitazioni del potere di rappresentanza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Limiti della rappresentanza e tutela dei terzi

L’art. 19 disciplina l’opponibilità ai terzi delle limitazioni del potere di rappresentanza delle persone giuridiche. Le limitazioni che non risultano dal registro non possono essere opposte al terzo, salvo prova della sua effettiva conoscenza. La norma tutela l’affidamento di chi entra in rapporto con l’ente e attribuisce funzione decisiva alla pubblicità legale. Il principio è coerente con una più generale esigenza di certezza dei traffici: il terzo deve poter fare affidamento sulle risultanze pubbliche, mentre l’ente conserva la possibilità di provare che il contraente conosceva la limitazione non pubblicizzata.

Ratio

La ratio è tutelare l’affidamento dei terzi e garantire certezza nella rappresentanza dell’ente attraverso il sistema della pubblicità.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano l’onere della prova della conoscenza del terzo e l’individuazione delle limitazioni effettivamente soggette a pubblicità.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 16.

Fonti del commento

Norme collegate

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