Art. 20 c.c.

Convocazione dell'assemblea delle associazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Convocazione dell’assemblea nelle associazioni

L’art. 20 impone la convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del bilancio e riconosce ulteriori ipotesi di convocazione quando ne ricorra la necessità o quando almeno un decimo degli associati presenti una richiesta motivata. Se gli amministratori non provvedono alla convocazione richiesta dalla minoranza qualificata, il presidente del tribunale può ordinarla. Il meccanismo costituisce una tutela della partecipazione associativa e impedisce che l’organo amministrativo paralizzi il funzionamento assembleare. La disposizione deve essere letta insieme allo statuto e alle altre norme sull’assemblea, ma pone un nucleo minimo di garanzie che tutela sia la trasparenza della gestione sia i diritti degli associati.

Ratio

La ratio è assicurare il funzionamento democratico dell’associazione e offrire alla minoranza uno strumento contro l’inerzia degli amministratori.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano motivazione della richiesta, computo del decimo degli associati e natura del procedimento davanti al presidente del tribunale.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 18.

Fonti del commento

Norme collegate

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