Art. 21 c.c.

Deliberazioni dell'assemblea

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Quorum e maggioranze nelle deliberazioni associative

L’art. 21 disciplina i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea delle associazioni riconosciute. In prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati e la deliberazione è assunta a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, salvo regole statutarie diverse compatibili con la legge, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La norma prevede quorum rafforzati per modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e, in misura ancora più intensa, per scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio. Gli amministratori non votano sulle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e alla propria responsabilità, a tutela dell’imparzialità della decisione. La disposizione va coordinata con lo statuto, che può integrare la disciplina legale nei limiti consentiti.

Ratio

La ratio è assicurare un equilibrio tra funzionalità dell’assemblea e tutela delle decisioni più rilevanti per la vita dell’ente.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano il calcolo dei quorum, il rapporto tra disciplina legale e statutaria e la validità delle deliberazioni adottate in presenza di conflitti di interesse.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 20, 22 e 23.

Fonti del commento

Norme collegate

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