Art. 23 c.c.

Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Impugnazione e sospensione delle deliberazioni assembleari

L’art. 23 consente l’annullamento delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto. La legittimazione spetta agli organi dell’ente, a ciascun associato e al pubblico ministero. L’annullamento non travolge i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di atti esecutivi della deliberazione, a tutela dell’affidamento nei rapporti esterni. Durante il giudizio, il presidente del tribunale o il giudice istruttore può sospendere l’esecuzione della deliberazione quando sussistano gravi motivi. La norma distingue quindi tra tutela definitiva mediante annullamento e tutela cautelare mediante sospensione. Resta inoltre un potere di sospensione dell’autorità governativa per le deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume.

Ratio

La ratio è garantire legalità interna dell’associazione senza sacrificare ingiustificatamente l’affidamento dei terzi di buona fede.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano termini e condizioni dell’impugnazione, gravi motivi per la sospensione e protezione dei terzi.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 21.

Fonti del commento

Norme collegate

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