Art. 24 c.c.

Recesso ed esclusione degli associati

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Recesso, esclusione e posizione patrimoniale dell’associato

L’art. 24 disciplina cessazione e trasferibilità della qualità di associato. La regola generale è la non trasmissibilità della qualità di associato, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto. L’associato può recedere quando non abbia assunto un vincolo per un tempo determinato, rispettando forma e termini indicati dalla legge. L’esclusione è ammessa soltanto per gravi motivi e l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della deliberazione. La disposizione attribuisce quindi al giudice un controllo sulla legittimità dell’esclusione. Chi cessa di appartenere all’associazione non può ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare diritti sul patrimonio associativo, salvo diversa disciplina speciale.

Ratio

La ratio è bilanciare autonomia associativa, libertà di uscita dall’ente e tutela dell’associato contro esclusioni arbitrarie.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano nozione di gravi motivi, efficacia del recesso, termini di impugnazione e portata delle clausole statutarie.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 18; codice civile art. 23.

Fonti del commento

Norme collegate

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