Art. 25 c.c.

Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Vigilanza pubblica sull’amministrazione delle fondazioni

L’art. 25 attribuisce all’autorità governativa poteri di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni. La ragione di tale controllo risiede nella struttura stessa della fondazione, priva di una base associativa capace di vigilare internamente sugli amministratori. L’autorità può intervenire sulla composizione dell’organo amministrativo, annullare deliberazioni illegittime, sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori richiedono inoltre l’autorizzazione dell’autorità governativa e sono esercitate dai soggetti indicati dalla norma. Il controllo deve essere esercitato nel rispetto della volontà del fondatore, dello scopo dell’ente e della legge.

Ratio

La ratio è supplire all’assenza di un’assemblea di associati mediante un sistema di vigilanza pubblica volto a preservare patrimonio e scopo della fondazione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano ampiezza dei poteri di vigilanza, limiti dell’intervento sostitutivo e tutela giurisdizionale contro i provvedimenti dell’autorità.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 18, 26 e 28.

Fonti del commento

Norme collegate

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