L’art. 22 attribuisce all’assemblea il potere di deliberare l’azione di responsabilità contro gli amministratori per fatti compiuti nella gestione dell’associazione.
Una volta deliberata l’azione, questa è esercitata dai nuovi amministratori oppure dai liquidatori. Il meccanismo evita che gli stessi amministratori chiamati a rispondere controllino l’iniziativa processuale dell’ente.
La disposizione deve essere letta insieme all’art.
18 c.c., che disciplina la responsabilità degli amministratori verso l’ente. L’art. 22 regola il momento decisionale e processuale, mentre l’art. 18 individua il fondamento sostanziale della responsabilità.
Questioni interpretative
Le questioni principali riguardano la necessità della deliberazione assembleare, la legittimazione dei nuovi amministratori o dei liquidatori e il coordinamento con le regole generali sulla responsabilità.