Art. 22 c.c.

Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Azione di responsabilità contro gli amministratori dell’associazione

L’art. 22 attribuisce all’assemblea il potere di deliberare l’azione di responsabilità contro gli amministratori per fatti compiuti nella gestione dell’associazione. Una volta deliberata l’azione, questa è esercitata dai nuovi amministratori oppure dai liquidatori. Il meccanismo evita che gli stessi amministratori chiamati a rispondere controllino l’iniziativa processuale dell’ente. La disposizione deve essere letta insieme all’art. 18 c.c., che disciplina la responsabilità degli amministratori verso l’ente. L’art. 22 regola il momento decisionale e processuale, mentre l’art. 18 individua il fondamento sostanziale della responsabilità.

Ratio

La ratio è assicurare effettività alla responsabilità gestoria, separando il soggetto chiamato a rispondere da quello che esercita l’azione nell’interesse dell’ente.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano la necessità della deliberazione assembleare, la legittimazione dei nuovi amministratori o dei liquidatori e il coordinamento con le regole generali sulla responsabilità.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 18 e 21.

Fonti del commento

Norme collegate

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