Art. 35 c.c.

Disposizione penale

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo II — Delle persone giuridiche

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Dispositivo — testo vigente

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(126) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera e che "Al sensi dell' articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: [...] e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice"." DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 22/12/2000

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Testo risultante dopo l’abrogazione parziale operata dal D.P.R. 361/2000.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 21/12/2000

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Il D.P.R. 361/2000 ha abrogato il rinvio agli artt. 33 e 34 e alle relative norme di attuazione.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Fonte ufficiale

Commento

Sanzione per omissione delle iscrizioni obbligatorie

L’art. 35 prevede una sanzione per amministratori e liquidatori che omettano di richiedere le iscrizioni obbligatorie. Il testo originario richiamava espressamente gli artt. 33 e 34 e i termini stabiliti dalle norme di attuazione. Dopo la riforma del 2000, tale rinvio è stato soppresso, mentre è rimasta la previsione sanzionatoria in forma residuale. La disposizione ha oggi soprattutto rilievo sistematico e storico, perché il funzionamento concreto degli obblighi pubblicitari dipende dalla normativa regolamentare vigente e dalle disposizioni speciali applicabili.

Ratio

La ratio è rafforzare l’effettività degli obblighi di pubblicità legale posti a carico degli organi dell’ente.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano coordinamento con la disciplina vigente dei registri e attualità della sanzione rispetto al sistema monetario e normativo contemporaneo.

Disposizioni collegate

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Fonti del commento

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