Art. 221 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.”

    Testo previgente

    Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 221 abrogato: locazioni dei beni della moglie

L’art. 221 apparteneva alla disciplina patrimoniale anteriore alla riforma del 1975 e regolava le locazioni stipulate dal marito su beni della moglie il cui godimento cadeva nella comunione. Il rinvio alle regole dell’usufrutto rifletteva il modello nel quale il marito esercitava poteri di gestione su beni appartenenti alla moglie. La disposizione è stata abrogata dalla L. 151/1975 ed ha oggi esclusivo valore storico.

Ratio

La ratio originaria era limitare gli effetti delle locazioni stipulate dal marito sui beni della moglie.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente e va letta alla luce del superamento della gestione maritale.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; codice civile artt. 180 e 217.

Fonti del commento

Norme collegate

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