Art. 217 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Amministrazione e godimento dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Amministrazione e godimento dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Amministrazione dei beni nel regime di separazione

L’art. 217 stabilisce che ciascun coniuge conserva godimento e amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se un coniuge riceve procura ad amministrare i beni dell’altro, i suoi obblighi dipendono dal contenuto dell’incarico. Con obbligo di rendiconto si applicano le regole del mandato; senza obbligo di rendiconto, deve restituire i frutti ancora esistenti ma non risponde di quelli consumati. Se invece un coniuge amministra i beni dell’altro nonostante l’opposizione, risponde dei danni e dei frutti non percepiti.

Ratio

La ratio è garantire autonomia patrimoniale nel regime di separazione e disciplinare con precisione gli effetti dell’eventuale gestione affidata all’altro coniuge.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano contenuto della procura, obbligo di rendiconto, frutti e responsabilità per gestione contro l’opposizione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 185, 215 e 218.

Fonti del commento

Norme collegate

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