Art. 216 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.”

    Testo previgente

    Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale. In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 216 abrogato: patti speciali di comunione

L’art. 216 apparteneva alla disciplina anteriore alla riforma del 1975 e consentiva agli sposi di stabilire patti speciali relativi alla comunione, rinviando in mancanza alle regole generali. La L. 151/1975 ha abrogato la disposizione e introdotto l’attuale disciplina organica della comunione legale e convenzionale. Il confronto con l’art. 210 mostra il passaggio a un sistema nel quale l’autonomia dei coniugi è espressamente delimitata da norme inderogabili.

Ratio

La ratio originaria era riconoscere autonomia convenzionale nella costruzione del regime di comunione.

Questioni interpretative

La norma ha oggi valore storico; la disciplina vigente è contenuta negli artt. 210 e seguenti.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 210.

Fonti del commento

Norme collegate

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