Art. 215 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Separazione dei beni. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Separazione dei beni. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Separazione dei beni

L’art. 215 consente ai coniugi di scegliere il regime di separazione dei beni, nel quale ciascuno conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. La separazione dei beni non elimina i doveri di contribuzione e solidarietà familiare, ma incide sulla titolarità e sulla gestione patrimoniale. La scelta deve essere effettuata nelle forme previste dall’art. 162 c.c. e produce effetti verso i terzi secondo le regole di pubblicità applicabili.

Ratio

La ratio è consentire ai coniugi di mantenere distinti i rispettivi patrimoni pur restando soggetti ai doveri familiari inderogabili.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano forma della scelta, prova della proprietà e rapporti con i doveri contributivi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 143, 159, 162 e 217.

Fonti del commento

Norme collegate

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