Art. 214 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.”

    Testo previgente

    Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 214 abrogato: gestione dei beni dell’altro coniuge

L’art. 214 estendeva la disciplina degli artt. 212 e 213 al caso inverso, nel quale fosse la moglie ad amministrare o godere dei beni del marito. La norma è stata abrogata dalla L. 151/1975. L’attuale disciplina dell’amministrazione dei beni personali è contenuta soprattutto nell’art. 217 c.c., formulato in termini paritari.

Ratio

La ratio originaria era rendere simmetriche alcune regole della gestione dei beni personali dei coniugi.

Questioni interpretative

La disposizione ha valore storico e va coordinata, per confronto evolutivo, con l’attuale art. 217 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 212, 213 e 217.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.