Art. 213 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Il marito che gode i beni parafernali e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.”

    Testo previgente

    Il marito che gode i beni parafernali e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 213 abrogato: obblighi del marito sui beni parafernali

L’art. 213 assoggettava il marito che godeva dei beni parafernali della moglie alle obbligazioni proprie dell’usufruttuario. La disposizione era coerente con il precedente sistema patrimoniale e con la categoria dei beni parafernali. È stata abrogata dalla L. 151/1975 ed ha oggi esclusivo valore storico.

Ratio

La ratio originaria era imporre obblighi di conservazione e corretta gestione al marito che godeva dei beni personali della moglie.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 212 e 214.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.