Art. 212 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.Se al marito e' stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli e' tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegna”

    Testo previgente

    La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.Se al marito e' stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli e' tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegna

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Articolo 212 abrogato: beni parafernali

L’art. 212 apparteneva alla disciplina previgente dei beni parafernali, ossia dei beni della moglie estranei alla dote. La disposizione regolava godimento e amministrazione di tali beni e gli effetti della gestione eventualmente affidata al marito. È stata abrogata dalla L. 151/1975. Il testo previgente presente nelle note della banca dati risulta tronco; per questo non viene ricostruito artificialmente nella sezione versioni. La funzione storica della norma è comunque chiara: documenta un sistema nel quale i rapporti patrimoniali coniugali erano costruiti su categorie oggi superate dalla parità tra i coniugi e dai regimi patrimoniali attuali.

Ratio

La ratio originaria era disciplinare i beni personali della moglie non compresi nella dote.

Questioni interpretative

Il testo integrale previgente va recuperato dalla specifica vigenza ufficiale prima di essere pubblicato come versione storica.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; codice civile artt. 215 e 217.

Fonti del commento

Norme collegate

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