Art. 211 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Debiti anteriori e comunione convenzionale

L’art. 211 disciplina la responsabilità della comunione convenzionale per obbligazioni assunte da uno dei coniugi prima del matrimonio. La responsabilità dei beni comuni è limitata al valore dei beni che appartenevano a quel coniuge prima del matrimonio e che, mediante convenzione stipulata ai sensi dell’art. 162 c.c., siano stati fatti entrare nella comunione. La norma evita che l’estensione convenzionale della comunione produca un’irragionevole espansione della garanzia patrimoniale per debiti personali pregressi.

Ratio

La ratio è coordinare autonomia convenzionale e tutela dei creditori senza trasformare la comunione in una garanzia illimitata per debiti anteriori.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano valore dei beni conferiti, opponibilità della convenzione e rapporto con la disciplina generale dei debiti personali.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 162, 187, 189 e 210.

Fonti del commento

Norme collegate

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