Art. 187 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Debiti anteriori al matrimonio

L’art. 187 stabilisce che, salvo la responsabilità sussidiaria prevista dall’art. 189, i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni assunte da un coniuge prima del matrimonio. La regola protegge il patrimonio comune dalle passività personali pregresse, evitando che la scelta del regime matrimoniale trasferisca automaticamente sui beni comuni debiti già esistenti.

Ratio

La ratio è separare la responsabilità per debiti personali anteriori dal patrimonio formatosi nella comunione.

Questioni interpretative

La questione centrale è il coordinamento con l’azione sussidiaria dei creditori particolari prevista dall’art. 189.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 189.

Fonti del commento

Norme collegate

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