Art. 189 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Responsabilità della comunione per debiti personali

L’art. 189 consente ai creditori particolari di un coniuge di aggredire in via sussidiaria i beni comuni, entro il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, quando il patrimonio personale sia insufficiente. La regola vale anche per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso necessario dell’altro coniuge. I creditori della comunione sono preferiti, se chirografari, ai creditori personali del singolo coniuge. La norma organizza quindi il concorso tra diverse categorie di creditori.

Ratio

La ratio è tutelare i creditori personali senza sacrificare oltre misura il patrimonio comune e la posizione dei creditori della comunione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano sussidiarietà dell’azione, limite quantitativo della quota e graduazione tra creditori.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 184, 186, 187 e 188.

Fonti del commento

Norme collegate

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