Art. 188 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Debiti collegati a donazioni e successioni

L’art. 188 esclude, in via principale, la responsabilità dei beni comuni per le obbligazioni gravanti su donazioni e successioni ricevute da un coniuge e rimaste estranee alla comunione. Anche qui resta fermo il meccanismo sussidiario dell’art. 189. La disposizione è coerente con il carattere personale, di regola, dei beni acquistati per donazione o successione e con la separazione tra patrimonio comune e passività riferibili a quei beni.

Ratio

La ratio è evitare che oneri relativi a beni personali successori o donativi ricadano automaticamente sulla comunione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano natura personale dell’acquisto e applicazione della responsabilità sussidiaria.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 179 e 189.

Fonti del commento

Norme collegate

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