Art. 190 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Responsabilità sussidiaria dei beni personali. I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Responsabilità sussidiaria dei beni personali. I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Responsabilità sussidiaria dei beni personali

L’art. 190 disciplina il fenomeno inverso rispetto all’art. 189: quando i beni comuni non bastano a soddisfare i debiti gravanti sulla comunione, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge. La responsabilità personale è limitata alla metà del credito per ciascun coniuge. Il sistema ripartisce così il rischio tra patrimonio comune e patrimoni personali, preservando la priorità della comunione ma evitando che l’insufficienza dei beni comuni lasci i creditori privi di tutela.

Ratio

La ratio è assicurare una garanzia sussidiaria ai creditori della comunione mantenendo un limite quantitativo alla responsabilità personale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano preventiva escussione del patrimonio comune e limite della metà del credito.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 186 e 189.

Fonti del commento

Norme collegate

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