Art. 191 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. (1)(1)

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

Note

  1. (1)Comma 3(229) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Scioglimento della comunione. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. (1) Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

Testo vigente; l’art. 191 è stato modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55. La versione previgente completa va ricostruita dalla specifica vigenza ufficiale prima di essere pubblicata.

Fonte ufficiale

Commento

Cause e momento dello scioglimento della comunione legale

L’art. 191 individua le cause di scioglimento della comunione legale: assenza o morte presunta, invalidità o cessazione del matrimonio, separazione personale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime patrimoniale e fallimento di uno dei coniugi. Particolare rilievo assume la separazione personale. Dopo la modifica introdotta dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento è anticipato al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati oppure, nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del verbale purché poi omologato. La norma ha l’obiettivo di evitare che gli acquisti effettuati in una fase già formalmente separativa continuino a cadere in comunione.

Ratio

La ratio è individuare con certezza il momento in cui cessa la destinazione comune degli acquisti e si apre la fase di liquidazione del patrimonio coniugale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano decorrenza dello scioglimento, opponibilità ai terzi e coordinamento con i procedimenti di separazione e con le convenzioni matrimoniali.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 159, 162, 177, 193 e 194.

Fonti del commento

Norme collegate

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