Art. 193 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Separazione giudiziale dei beni

L’art. 193 consente al giudice di porre fine alla comunione legale quando la sua prosecuzione divenga pericolosa o incompatibile con una corretta gestione. Le cause comprendono interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione, disordine degli affari, condotte che mettano in pericolo gli interessi dell’altro coniuge, della comunione o della famiglia e mancata contribuzione ai bisogni familiari. La sentenza retroagisce al giorno della domanda e instaura il regime di separazione dei beni, salvi i diritti dei terzi. La pubblicità mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio e delle convenzioni matrimoniali assicura certezza esterna al mutamento di regime.

Ratio

La ratio è proteggere famiglia e patrimonio comune quando la comunione diventi fonte di rischio economico o gestionale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano prova del pericolo, retroattività della sentenza e tutela dei terzi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 159, 191 e 217.

Fonti del commento

Norme collegate

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