Dispositivo — testo vigente
Divisione dei beni della comunione. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva