Art. 194 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Divisione dei beni della comunione. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Divisione dei beni della comunione. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Divisione della comunione e principio di uguaglianza

L’art. 194 stabilisce che, sciolta la comunione legale, attivo e passivo devono essere ripartiti in parti uguali. La parità delle quote rappresenta l’esito naturale del regime di comunione, salvo i rimborsi e le restituzioni da regolare prima della divisione. In presenza di figli, il giudice può costituire a favore di uno dei coniugi un usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro, tenendo conto delle esigenze della prole e del relativo affidamento.

Ratio

La ratio è assicurare una divisione paritaria del patrimonio comune, temperata dalla tutela delle esigenze dei figli.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano formazione della massa, rimborsi preliminari, riparto del passivo e costituzione dell’usufrutto.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 29; codice civile artt. 191 e 192.

Fonti del commento

Norme collegate

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