Art. 192 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Rimborsi e restituzioni. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Rimborsi e restituzioni. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Rimborsi e restituzioni tra coniugi e comunione

L’art. 192 regola i rapporti di dare e avere tra ciascun coniuge e la comunione al momento del suo scioglimento. Il coniuge deve rimborsare le somme comuni utilizzate per finalità estranee alle obbligazioni della comunione e, nei casi previsti, il valore dei beni impiegati per obbligazioni personali. Simmetricamente, può chiedere la restituzione delle somme personali investite nel patrimonio comune. I conguagli si effettuano di regola al momento dello scioglimento, ma il giudice può anticiparli quando l’interesse della famiglia lo richieda o lo consenta. Il credito può essere soddisfatto anche mediante prelievo di beni comuni secondo l’ordine stabilito dalla norma.

Ratio

La ratio è ristabilire l’equilibrio patrimoniale tra masse personali e comunione prima della divisione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano prova dei prelievi, vantaggio per la comunione, necessità familiare e criteri di soddisfacimento del credito.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 186, 189, 191 e 194.

Fonti del commento

Norme collegate

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