Art. 195 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Prelevamento dei beni mobili. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Prelevamento dei beni mobili. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Prelevamento dei beni mobili personali

L’art. 195 consente a ciascun coniuge o ai suoi eredi, in sede di divisione, di prelevare i beni mobili che appartenevano al coniuge prima della comunione o che gli siano pervenuti durante il matrimonio per successione o donazione. La disposizione introduce una presunzione importante: in mancanza di prova contraria, i beni mobili si presumono appartenere alla comunione. La parte che pretende la natura personale del bene deve quindi fornire elementi idonei a superare tale presunzione.

Ratio

La ratio è consentire il recupero dei beni personali senza compromettere la certezza della massa comune da dividere.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano onere della prova, successioni e donazioni e identificazione dei beni mobili personali.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 179, 194 e 196.

Fonti del commento

Norme collegate

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