Art. 196 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Restituzione del valore dei beni personali mancanti

L’art. 196 tutela il coniuge o i suoi eredi quando i beni mobili personali che avrebbero diritto di prelevare non siano più reperibili. È possibile chiedere il valore dei beni, dimostrandone l’ammontare anche per notorietà. Il diritto viene però meno quando la scomparsa dipenda da normale consumazione, perimento o altra causa non imputabile all’altro coniuge. La norma trasforma quindi, in determinate circostanze, il diritto al prelievo in un diritto di credito per equivalente.

Ratio

La ratio è evitare che la perdita imputabile dei beni personali pregiudichi definitivamente il titolare in sede di divisione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano prova del valore e imputabilità della mancanza dei beni.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 195 e 197.

Fonti del commento

Norme collegate

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