Art. 197 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Limiti del prelevamento a tutela dei terzi

L’art. 197 tutela i terzi rispetto al prelevamento dei beni mobili personali previsto dagli articoli precedenti. Il prelevamento non può essere esercitato in loro pregiudizio se la proprietà individuale del bene non risulta da un atto avente data certa. Quando il bene non possa essere recuperato contro il terzo, il coniuge o i suoi eredi conservano un diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge e sugli ulteriori beni personali di quest’ultimo.

Ratio

La ratio è bilanciare tutela della proprietà personale del coniuge e affidamento dei terzi sulla consistenza apparente della comunione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano data certa, opponibilità ai terzi e contenuto del diritto di regresso.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 195 e 196.

Fonti del commento

Norme collegate

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