Art. 210 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Comunione convenzionale e limiti dell’autonomia dei coniugi

L’art. 210 apre la disciplina della comunione convenzionale e consente ai coniugi di modificare il regime della comunione legale mediante convenzione stipulata nelle forme dell’art. 162 c.c. L’autonomia non è illimitata: i patti non possono violare l’art. 161, non possono far rientrare nella comunione convenzionale i beni personali indicati alle lettere c), d) ed e) dell’art. 179 e non possono derogare alle regole sull’amministrazione o all’uguaglianza delle quote per i beni che sarebbero ricompresi nella comunione legale. La comunione convenzionale è quindi un regime modificabile, ma entro un nucleo inderogabile posto a tutela della parità coniugale e della certezza dei rapporti patrimoniali.

Ratio

La ratio è riconoscere autonomia patrimoniale ai coniugi senza consentire deroghe incompatibili con parità, amministrazione congiunta e tutela dei beni strettamente personali.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano limiti oggettivi della convenzione, forma dell’atto e inderogabilità delle regole fondamentali della comunione.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 29; codice civile artt. 161, 162, 179 e 180.

Fonti del commento

Norme collegate

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