Art. 180 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Amministrazione dei beni della comunione. L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Amministrazione dei beni della comunione. L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Amministrazione ordinaria e straordinaria della comunione

L’art. 180 distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni comuni. Per l’amministrazione ordinaria e la relativa rappresentanza processuale ciascun coniuge può agire disgiuntamente. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, i contratti relativi a diritti personali di godimento e la rappresentanza nelle relative controversie richiedono invece l’azione congiunta di entrambi. La disposizione traduce sul piano patrimoniale il principio di parità tra i coniugi e protegge la comunione dalle decisioni unilaterali di maggiore rilievo.

Ratio

La ratio è consentire una gestione agile degli atti ordinari e richiedere consenso congiunto per quelli capaci di incidere significativamente sul patrimonio comune.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione e conseguenze degli atti compiuti senza il necessario consenso.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 29; codice civile artt. 177 e 179.

Fonti del commento

Norme collegate

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