Art. 181 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Rifiuto di consenso. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Rifiuto di consenso. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Rifiuto del consenso negli atti di straordinaria amministrazione

L’art. 181 consente di superare il rifiuto ingiustificato del consenso da parte di uno dei coniugi quando l’atto di straordinaria amministrazione sia necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda comune. L’autorizzazione giudiziale sostituisce il consenso mancante solo nei casi espressamente previsti, evitando che il dissenso paralizzi la gestione di interessi familiari rilevanti. La norma va letta insieme all’art. 180, che richiede l’azione congiunta per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Ratio

La ratio è impedire che un dissenso irragionevole comprometta interessi familiari o aziendali comuni.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano necessità dell’atto, interesse familiare e limiti del potere sostitutivo del giudice.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 177 e 180.

Fonti del commento

Norme collegate

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